L’AFFIDO, SEMPRE PIU’ VICINO ALL’ADOZIONE

Qualcosa si muove nell’intricato mondo delle adozioni. Non certo la tanto auspicata “sburocratizzazione” delle adozioni, che ancora impone regole, limiti e paletti quasi insormontabili che spesso scoraggiano anche le coppie più desiderose di diventare genitori (con conseguente ricorso alle adozioni illegali), ma almeno è un passo in avanti verso l’avvicinamento tra l’istituto dell’affido e quello dell’adozione vera e propria. La Camera dei Deputati, infatti, ha dato il via libera definitivo alla nuova legge sulla continuità affettiva, che introduce una corsia preferenziale per le adozioni da parte delle famiglie che hanno avuto in affido minori in stato di abbandono e adottabilità. La legge dice, di fatto, una cosa che più semplice non si può: le famiglie affidatarie hanno una corsia preferenziale nell’adozione. In parole povere: d’ora in poi il tribunale dei minori ha il dovere di “tenere conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria” prima di decidere i genitori adottivi dei minori in stato di abbandono. A tal fine, tuttavia, dovrà essere obbligatoriamente acquisito il parere dei servizi sociali. Una norma che dovrebbe essere naturale, scontata, visto che con quelle madri e padri ” a tempo” i bambini hanno magari già trascorso un pezzo di infanzia o di adolescenza. Invece in Italia ci sono voluti circa quindici anni, e un lavoro di mediazione certosina, perché si arrivasse ad una legge che permetterà, da domani, anche ai genitori dell’affido di “concorrere” all’adozione del ragazzino e della ragazzina dei quali, di fatto, sono già figure fondamentali. Evitando così traumi e lacerazioni. Nei nostri ricordi, infatti, riaffora ancora il clamoroso caso di una coppia di Cogoleto (Genova), che nel settembre 2006 nascose “in un luogo sicuro” la loro bambina bielorussa di 10 anni avuta in affidamento per paura che facesse ritorno in patria (cosa che poi ha fatto) nell’orfanotrofio dove subiva soprusi e violenza. Fu un vero caso diplomatico, ricordate? E adesso? Chissà che fine ha fatto quella bambina, che ormai avrà 20 anni, e chissà se vede ancora i suoi genitori affidatari… Ecco perchè la nuova legge è importante, certo che sì. Dalla norma sono però esclusi, ancora una volta, single e coppie di fatto: e viene da pensare che le coppie di fatto non abbiano veramente alcun diritto in Italia. O no?
LE NOVITÀbambini-affidamento
Affidatari in corsia preferenziale. La legge rivoluziona la disciplina sugli affidi. Se finora era espressamente vietato alle famiglie di adottare il minore che hanno preso in affido (e francamente non se ne capisce il motivo), ora le cose cambiano radicalmente: se viene accertata l’impossibilità di recuperare il rapporto con la famiglia d’origine, il tribunale dei minorenni, nel decidere sull’adozione del minore, deve tenere conto dei legami affettivi e del rapporto consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. La “corsia preferenziale” entrerà in vigore soltanto quando la famiglia affidataria soddisfi tutti i requisiti per l’adozione previsti dalla legge del 1983 (stabile rapporto di coppia, idoneità all’adozione e differenza d’età con l’adottato) e quando con l’affidamento si sia creato un rapporto “stabile e duraturo” con il minore.
Tutela della continuità affettiva. Nell’interesse del minore è garantita continuità affettiva con gli affidatari (come, ad esempio, il diritto di visita) anche in caso di ritorno alla famiglia di origine e adozione o nuovo affido ad altra famiglia. Il giudice peraltro, nel decidere sul ritorno in famiglia, sull’adozione o sul nuovo affidamento dovrà ascoltare anche il parere del minore.
Più poteri in tribunale. Si ampliano i diritti degli affidatari: chi ha il minore in affido è legittimato a intervenire (c’è l’obbligo di convocazione a pena di nullità) in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità relativi al minore. E’ poi prevista la facoltà di presentare memorie nell’interesse del minore.
Per i ragazzi più grandi. Per i ragazzi più grandi, quelli sopra i 12 anni, la legge prevede che siano ascoltati dal giudice che deve decidere tra ritorno alla famiglia di origine, adozione o nuovo affidamento.
Adozione degli orfani. L’articolo 4, infine, riguarda una delle ipotesi di “adozione in casi particolari”: quella dell’orfano di padre e di madre che potrà essere adottato da persone a lui legate da un vincolo di parentela (fino al sesto grado) o da rapporto “stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori”. In tal caso, l’adozione è consentita anche alle coppie di fatto e al single; se però l’adottante è coniugato e non separato, l’adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi.
i requisiti per l’affido
Ma come funziona l’affido? Chi può proporsi come affidatario? A chi rivolgersi? E’ complicatissimo l’iter burocratico per le adozioni, ma non è molto più agevole nemmeno il cammino per l’affido. Secondo quanto spiega l’Afaa (l’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie), i cittadini che danno la loro disponibilità alle istituzioni ad accogliere un minore in affidamento familiare possono essere: coppie sposate con o senza figli, coppie non sposate con o senza figli e – almeno in questo caso – pure i single. Non sono previsti limiti di età e neppure è prevista una differenza di età minima o massima tra gli affidatari e il minore affidato. “Non si ricercano famiglie eccezionali, quanto piuttosto consapevoli della scelta”, si legge nel sito dell’associazione. Che così continua: “In famiglia la decisione di dare la disponibilità all’affido va condivisa da tutti i componenti: coniuge, figli (se ci sono) e nonni, soprattutto se conviventi. Non è cioè consigliabile lasciarsi trascinare in questa esperienza per “accontentare” l’altro coniuge; i risultati possono essere negativi anzitutto per il minore affidato, costretto dalle circostanze a cambiare famiglia e ambiente, ma anche per la famiglia affidataria”.
Come diventare famiglia affidataria
Per dare la disponibilità ci si può rivolgere ai Servizi Sociali del proprio Comune. Da parte dei Servizi verrà così attivato un percorso di conoscenza e valutazione della coppia o persona singola disponibile; in caso di valutazione favorevole e in attesa dell’abbinamento con un minore seguirà un percorso di formazione all’esperienza dell’affidamento. La fase di conoscenza e valutazione è costituita da una serie di incontri (da 3 a 6 colloqui più la visita domiciliare) organizzati dall’équipe affidamenti del Comune (assistenti sociali e psicologi). Nel caso di famiglia con figli è necessario il loro coinvolgimento nel percorso di conoscenza con modalità concordate insieme ai genitori e compatibilmente con la loro età. Allo stesso modo gli operatori si preoccuperanno di coinvolgere gli adulti conviventi con gli aspiranti affidatari. Nell’attesa dell’abbinamento, che può richiedere un tempo più o meno lungo e non facilmente quantificabile, gli aspiranti affidatari ritenuti idonei verranno inseriti in un percorso di formazione. La formazione può essere effettuata prima, durante e dopo la fase della conoscenza e valutazione delle persone che vogliono accogliere. Questa fase deve essere condotta dall’assistente sociale e dallo psicologo e, dove presente, dall’educatore. I formatori devono aver cura di rendere consapevoli i partecipanti che la valutazione e la propria autovalutazione sono un processo protettivo indispensabile non solo per i minori che si vogliono aiutare, ma per i nuclei affidatari stessi. Si prevedono solitamente da 4 a 6 incontri a cadenza ravvicinata.
Come spiega l’Afaa, gli obiettivi della formazione sono molteplici: favorire negli affidatari la consapevolezza del proprio ruolo all’interno della rete dell’affido, stimolare una riflessione critica sulle dinamiche emotivo-relazionali che si attivano negli affidatari durante il progetto di affido e stimolare la visione del cambiamento che la famiglia affronterà durante il progetto di affido. La formazione si deve attuare preferibilmente in gruppo, in quanto si tratta di un contesto privilegiato che permette l’attivazione di dinamiche relazionali specifiche a ciascuno e favorisce lo scambio di punti di vista differenti. E’ opportuno che il gruppo di formazione sia composto da persone allo stesso livello di esperienza rispetto all’affido. Si possono utilizzare le diverse tecniche di conduzione dei gruppi, con l’obiettivo di sollecitare l’emergere di contenuti di tipo emotivo. E’ auspicabile l’utilizzo di strumenti diversi, come ad esempio: la testimonianza di una famiglia affidataria, la lettura di un progetto di affido, la visione di filmati sull’argomento e giochi di ruolo.
Nostro modesto parere personale: ben venga questo avvicinamento “di legge” tra affido e adozioni, ma crediamo che ci sia molto da “sburocratizzare” anche per quanto riguarda lo stesso affido familiare. La strada ci sembra ancora lunga.